§ II
Art. 320
Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare
In vigore dal 3 giu 1994
1. Per quanto concerne gli interventi a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola elementare trovano applicazione le disposizioni contenute nell'.
2. Sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale possono essere assicurate ulteriori forme di integrazione specialistica e di sostegno, nonché interventi socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-320