§ II

Art. 319

Posti di sostegno

In vigore dal 1 gen 1998
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449. 4. Per l'assegnazione o l'utilizzazione nei posti di sostegno i docenti devono essere forniti di apposito titolo di specializzazione rilasciato ai sensi dell'. 5. L'utilizzazione nei posti di sostegno dei docenti privi dei prescritti titoli è consentita, a norma dell', unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati; trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni contenute nell', comma 12.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-319

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