1. Egarantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento nè da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola con la partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
6. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell', comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
8. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
L'articolo garantisce l'educazione e l'istruzione degli alunni con disabilità nelle sezioni e classi ordinarie di ogni ordine e grado, senza che difficoltà di apprendimento possano costituire un ostacolo. A seguito della diagnosi funzionale, operatori sanitari, docenti specializzati e genitori redigono congiuntamente un profilo dinamico-funzionale per predisporre un piano educativo individualizzato. Questo profilo evidenzia difficoltà, potenzialità e abilità dell'alunno ed è soggetto a verifiche e aggiornamenti periodici al termine di ciascun ciclo scolastico. Per i minori ricoverati impossibilitati a frequentare le lezioni ordinarie, vengono istituite apposite sezioni staccate la cui frequenza è pienamente equiparata a quella ordinaria.
Perché esiste questa norma
La norma garantisce il diritto fondamentale all'istruzione e all'integrazione scolastica per le persone con disabilità, assicurando continuità educativa e interventi mirati anche in caso di ricovero sanitario.
A chi si applica
Si applica agli alunni con disabilità, alle loro famiglie, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai docenti specializzati e agli operatori delle unità sanitarie locali.
Esempio pratico
Un bambino con disabilità iscritto alla scuola elementare viene seguito congiuntamente da docenti specializzati, operatori dell'ASL e genitori, i quali elaborano un piano educativo basato sulle sue capacità e difficoltà; in caso di temporaneo ricovero ospedaliero, continua a seguire le lezioni tramite sezioni scolastiche attivate presso la struttura.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo di formulazione e aggiornamento periodico del profilo dinamico-funzionale e del piano educativo individualizzato con il concorso di scuola, ASL e famiglie; obbligo per il provveditore agli studi di istituire sezioni staccate per i minori ricoverati. Il testo non prevede sanzioni.
Domande frequenti
Le difficoltà di apprendimento possono impedire l'accesso all'istruzione?No, il testo stabilisce espressamente che l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento o connesse alla disabilità.
Chi partecipa alla redazione del profilo dinamico-funzionale?Alla sua definizione provvedono congiuntamente gli operatori delle unità sanitarie locali, il personale docente specializzato con il docente operatore psico-pedagogico e i genitori dell'alunno.
Cosa succede se un minore ricoverato non può frequentare la scuola per motivi di salute?Il provveditore agli studi istituisce classi ordinarie come sezioni staccate presso i centri di degenza o recupero, e la frequenza di tali classi è equiparata ad ogni effetto alla normale frequenza scolastica.