§ III

Art. 322

Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti

In vigore dal 3 giu 1994
1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi. 2. Scuole elementari statali speciali funzionano presso gli istituti per non vedenti di cui alla tabella allegata alla legge 26 ottobre 1952 n. 1463 ed altre scuole di tale tipologia possono essere istituite - con le modalità di cui all' - presso altri istituti per non vedenti che siano riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico con decreto del Ministro della pubblica istruzione. 3. Nelle province in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale docente è iscritto in ruoli speciali provinciali. Il personale direttivo appartiene ad apposito ruolo speciale nazionale. 4. Gli istituti di cui al precedente comma 2 continuano a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltrechè ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, a tal fine obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore agli studi. Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione. 5. Gli alunni, nelle scuole elementari per non vedenti, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe. 6. Nelle scuole elementari per non vedenti possono istituirsi corsi preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche già acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i metodi tiflologici ai fini della prosecuzione degli studi. 7. Oltre alle scuole medie derivanti dalla trasformazione delle scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi, possono essere istituite, con le modalità di cui all', scuole medie speciali per non vedenti. 8. I programmi e gli orari delle scuole medie speciali per non vedenti sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti speciali in atto presso le scuole già esistenti.
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