Capo II
Art. 55
Istituzione delle scuole elementari
In vigore dal 3 giu 1994
1. Le scuole elementari sono istituite con decreto del provveditore agli studi.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il territorio del provveditorato agli studi è ripartito in circoli didattici la cui direzione ha sede in una delle scuole.
3. Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo prioritariamente presenti le necessità derivanti dallo sviluppo della popolazione scolastica, la situazione ambientale e l'esigenza che ogni circolo sia compreso in un unico distretto scolastico.
4. Il Ministro della pubblica istruzione adegua annualmente la distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti, nei limiti del complessivo organico dei direttori didattici di cui al comma 6 e in conformità al piano pluriennale previsto dall'.
5. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso deve essere superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole.
6. Il ruolo organico del personale direttivo della scuola elementare è stabilito in 5000 posti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-55