Titolo II›Capo I
Art. 52
Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative
In vigore dal 3 giu 1994
1. Il piano di razionalizzazione di cui all' deve prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30 convittori o semiconvittori.
2. Per i criteri e le modalità si applicano le disposizioni di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-52