Capo VII
Art. 47
Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna
In vigore dal 3 giu 1994
1. Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola materna:
a) si estendono in quanto applicabili le norme del presente titolo sugli organi di gestione;
b) il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la valutazione del servizio vengono istituiti presso la direzione didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza;
c) i docenti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della scuola elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno o due dei seggi da attribuire al personale docente a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-47