Titolo IICapo I

Art. 51

Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica

In vigore dal 3 giu 1994
1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unità scolastiche, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i criteri, tempi e modalità per la definizione e l'articolazione di un piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica. 2. Il piano pluriennale è definito ed approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti intervenuti. 3. Il piano deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonché delle specifiche esigenze socioeconomiche in esso esistenti. In particolare, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell' della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed ai fini da essa previsti, esso terrà conto altresì dell'età degli alunni, del numero degli alunni portatori di handicap, delle esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile e, con specifica considerazione, delle necessità e dei disagi che possono determinarsi in relazioni a situazioni locali, soprattutto nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole. 4. A partire dall'anno scolastico 1989-90 si deve procedere ad un graduale ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli didattici: almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento deve essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio. 5. Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unità scolastiche, determinandone modalità e tempi sulla base delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico interessato. 6. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'aggregazione anche di istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo. Nei comuni montani con meno di 5000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. 7. Nell'ipotesi di cui al comma 6 gli oneri di personale e di funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di più enti sono ripartiti sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti interessati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-51

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