Capo II

Art. 57

Istituzione dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, degli istituti magistrali

In vigore dal 3 giu 1994
1. I ginnasi-licei classici, i licei scientifici, gli istituti magistrali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-57

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