Capo II
Art. 57
Istituzione dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, degli istituti magistrali
In vigore dal 3 giu 1994
1. I ginnasi-licei classici, i licei scientifici, gli istituti magistrali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-57