Capo II

Art. 61

Istituzione degli istituti d'arte

In vigore dal 3 giu 1994
1. Gli istituti d'arte sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Il decreto istitutivo fissa il numero e la natura delle sezioni che compongono l'istituto, il numero delle ore settimanali di insegnamento da affidare per incarico, indica il contributo annuo a carico dello Stato per l'istituzione e il funzionamento dell' istituto e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati.
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