Capo II
Art. 58
Istituzione delle scuole magistrali
In vigore dal 3 giu 1994
1. Le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, a seguito di convenzione con gli enti locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-58