Sez. II

Art. 515

Restituzione ai ruoli di provenienza

In vigore dal 3 giu 1994
1. Il personale già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente può a domanda essere restituito al ruolo di provenienza con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione. 2. Il provvedimento di restituzione è disposto dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi. 3. Il personale direttivo può essere restituito all'insegnamento, nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento nello svolgimento delle funzioni, con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 4. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-515

In sintesi

Il personale ispettivo, direttivo e docente può chiedere di tornare al ruolo a cui apparteneva in precedenza, con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo al provvedimento. La decisione spetta al direttore generale o al capo del servizio centrale per i ruoli nazionali, oppure al provveditore agli studi per i ruoli provinciali. Inoltre, il personale direttivo può essere rinviato all'insegnamento d'ufficio in caso di incapacità o persistente scarso rendimento, previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Chi viene restituito al ruolo originario mantiene la posizione giuridica ed economica che avrebbe maturato restando continuamente in tale ruolo.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina il rientro del personale scolastico nel ruolo precedentemente ricoperto, sia su base volontaria sia per ragioni legate a carenze nello svolgimento delle funzioni direttive.

A chi si applica

Si applica al personale ispettivo, direttivo e docente della scuola che in precedenza apparteneva a un altro ruolo.

Esempio pratico

Un docente diventato dirigente scolastico (personale direttivo) decide volontariamente di tornare a insegnare e presenta formale domanda. Ottenuto il provvedimento favorevole, a partire dall'anno scolastico successivo riprende servizio come docente, con la medesima anzianità e retribuzione che avrebbe avuto se non avesse mai lasciato la cattedra.

Adempimenti e conseguenze

La restituzione volontaria richiede un'apposita domanda del dipendente e un provvedimento dell'autorità competente (direttore generale/capo servizio centrale o provveditore agli studi). In caso di incapacità o persistente insufficiente rendimento del personale direttivo, è prevista la restituzione all'insegnamento previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Domande frequenti

Da quando ha effetto la restituzione al ruolo di provenienza?La restituzione ha effetto a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data in cui viene emanato il relativo provvedimento.
In quali casi un membro del personale direttivo può essere rimandato all'insegnamento?Può essere restituito all'insegnamento nei casi di accertata incapacità o di persistente insufficiente rendimento nell'esercizio delle sue funzioni, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Quale trattamento economico e giuridico spetta a chi torna al ruolo precedente?Il personale riassume la posizione economica e giuridica che gli sarebbe spettata se fosse rimasto ininterrottamente nel ruolo di provenienza.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo