Capo VSez. I

Art. 512

Dispensa dal servizio

In vigore dal 6 lug 1994
1. Salvo quanto previsto dall' per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-512

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