Capo V›Sez. I
Art. 512
327 / 679Dispensa dal servizio
In vigore dal 6 lug 1994
1. Salvo quanto previsto dall' per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-512