Sez. II
Art. 514
Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute
In vigore dal 3 giu 1994
1. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.
2. L'utilizzazione di cui al comma 1 è disposta dal Ministero per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
3. Dal 1 gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-514