Sez. III
Art. 518
Collocamento fuori ruolo
In vigore dal 3 giu 1994
1. I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente titolo, nei casi in cui siano previsti, possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-518