Capo VISez. I

Art. 520

Supplenze annuali

In vigore dal 25 mag 1999
1. Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche aggiuntive o mediante l'utilizzazione di personale in soprannumero, il provveditore agli studi dispone il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo. Sono altresì conferite supplenze annuali per la copertura dei posti di sostegno accantonati, ai sensi dell', per le nomine del personale non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione. A tal fine sono compilate apposite graduatorie provinciali. 2. I posti delle dotazioni organiche aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo. 3. In deroga al divieto di cui al comma 2, nelle scuole della provincia di Bolzano, qualora i relativi posti non siano coperti, è consentita l'assunzione di personale supplente, nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche aggiuntive, per lo svolgimento delle attività previste nel comma 7 dell'. 4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui all'. 5. Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali nella scuola media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono precedute dal raggruppamento di tutte le frazioni d'orario. Le cattedre o posti orario così formati debbono essere assegnati ad un unico docente. 6. Il provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di competenza, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento tecnico-pratico e di educazione fisica. 7. Ogni capo di istituto dà al provveditore agli studi immediata notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento disponibili, ad eccezione delle ore di insegnamento della religione cattolica.

Note all'articolo

  • - La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico". - I regolamenti di cui all'art. 4, comma 14 della L. 3 maggio 1999, n. 124 sono stati emanati con Decreto 25 maggio 2000, n. 201, pubblicato in G.U. 20/07/2000, n. 168, e con Decreto 13 dicembre 2000, n. 430, pubblicato in G.U. 24/01/2001, n. 19.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-520

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo