Sez. V

Art. 491

Orario di servizio dei docenti

In vigore dal 3 giu 1994
1. Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario obbligatorio di servizio dei docenti è determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti. 2. L'orario di servizio per i docenti è costituito: a) dalle ore da destinare all'insegnamento; b) dalle ore riguardanti le attività connesse con il funzionamento della scuola. 3. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna è stabilito in 25 ore settimanali per le attività educative. 4. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola elementare è costituito di 24 ore settimanali di attività didattica, secondo le modalità stabilite dall'. 5. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica è di 18 ore settimanali. 6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato sulla base delle disposizioni contenute negli della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
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