Sez. V
Art. 491
Orario di servizio dei docenti
In vigore dal 3 giu 1994
1. Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario obbligatorio di servizio dei docenti è determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti.
2. L'orario di servizio per i docenti è costituito:
a) dalle ore da destinare all'insegnamento;
b) dalle ore riguardanti le attività connesse con il funzionamento della scuola.
3. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna è stabilito in 25 ore settimanali per le attività educative.
4. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola elementare è costituito di 24 ore settimanali di attività didattica, secondo le modalità stabilite dall'.
5. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica è di 18 ore settimanali.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato sulla base delle disposizioni contenute negli della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-491