Sez. IV
Art. 486
Personale direttivo
In vigore dal 3 giu 1994
1. Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compreso quello appartenente alle istituzioni educative statali, è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e nella misura della metà, soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato nella carriera di provenienza.
2. Al personale direttivo delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
3. I benefici di cui al presente articolo assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della carriera.
4. I provvedimenti relativi al riconoscimento dei servizi sono adottati dal provveditore agli studi sia per i presidi sia per i direttori didattici.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-486