§ VI
Art. 483
Mobilità del personale direttivo e docente privo della vista
In vigore dal 3 giu 1994
1. Il personale direttivo e docente privo della vista delle scuole di ogni ordine e grado ha la precedenza nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale, interprovinciale ed intercomunale.
2. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà, è consentito, a domanda, il trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti.
3. Detto personale è impiegato per consulenze e docenze ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico dei docenti di sostegno operanti nell'area della minorazione visiva.
4. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro per gli handicappati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-483