§ VI

Art. 482

Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento

In vigore dal 3 giu 1994
1. Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti di materie non più previste e comunque diversamente denominate o raggruppate, sono assegnati dal Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico ed economico in godimento. 2. Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Ministro della pubblica istruzione può disporre la frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e di qualificazione.
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