Sez. IV
Art. 490
Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici
In vigore dal 3 giu 1994
1. Il riconoscimento dei servizi non è disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali.
2. I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi.
3. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulabili con quelli previsti dal presente testo unico se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
4. I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo.
5. Le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previsti dagli , hanno effetto da data non anteriore al 1 luglio 1975.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-490