Capo IV›Sez. I
Art. 495
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
In vigore dal 3 giu 1994
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:
a) nei casi previsti dall' qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; d) per abuso di autorità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-495