Capo IVSez. I

Art. 495

Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi

In vigore dal 3 giu 1994
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta: a) nei casi previsti dall' qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale; c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; d) per abuso di autorità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-495

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo