Capo IVSez. I

Art. 494

Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese

In vigore dal 3 giu 1994
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese 1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-494

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