Art. 69 ter

Ambito di applicazione

In vigore dal 30 nov 2021
1. Le disposizioni del presente capo si applicano: a) alle banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie; b) alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società componenti il gruppo ai sensi degli ; c) alle società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell', comma 1, lettere c), h), i-bis) e i-ter). 2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 1, comma 30, lettera a)) che al comma 1, alla lettera a) del presente articolo, le parole «extracomunitario» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo».

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-69-ter

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