Titolo IV
Art. 69 bis
Definizioni
In vigore dal 1 dic 2021
1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo;
b) «autorità di risoluzione a livello di gruppo»: l'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l'autorità di vigilanza su base consolidata;
c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall', comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui capitale non è rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purchè non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
d) "depositi ammissibili al rimborso": i depositi che, ai sensi dell'.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti;
e) "depositi protetti": i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'.1, commi 3 e 4;
f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;
2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del decreto legislativo16 novembre 2015, n. 180;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da autorità di altri Stati dell'Unione europea;
g) «risoluzione»: la procedura di cui all', comma 1, lettera uu) del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o all' del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell', paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all', comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o all', paragrafo 1, punto, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno Stato dell'Unione europea considerata significativa dalla Banca d'Italia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-69-bis