Art. 69 quater
Piani di risanamento
In vigore dal 30 nov 2021
1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell', comma 1, lettera c).
2. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento le banche appartenenti a un gruppo bancario, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d'Italia. Per le banche sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato dell'Unione europea, la richiesta di piani individuali è effettuata in conformità dell'.
3. Fatto salvo l', il piano di risanamento contiene le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale e particolare della Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea.
4. Il piano di risanamento non presuppone nè contempla l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario.
5. Il piano di risanamento è approvato dall'organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d'Italia per le valutazioni di cui all'. Il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-69-quater