Art. 69 octies

Misure attuative dei piani di risanamento

In vigore dal 16 nov 2015
1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze è comunicata senza indugio alla Banca d'Italia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-69-octies

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo