Art. 69 octies
Misure attuative dei piani di risanamento
In vigore dal 16 nov 2015
1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze è comunicata senza indugio alla Banca d'Italia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-69-octies