Art. 69 novies

Trasmissione dei piani di risanamento

In vigore dal 9 gen 2026
1. Le banche, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d'Italia. 2. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato comunitario collaborano con l'autorità competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 1, comma 35, lettera b)) che al comma 2 del presente articolo, le parole «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-69-novies

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