Art. 69 ter
66 / 389Ambito di applicazione
In vigore dal 30 nov 2021
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) alle banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie;
b) alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società componenti il gruppo ai sensi degli ;
c) alle società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell', comma 1, lettere c), h), i-bis) e i-ter).
2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall'.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 1, comma 30, lettera a)) che al comma 1, alla lettera a) del presente articolo, le parole «extracomunitario» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo».
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-69-ter