Sez. I
Art. 61 bis
Ulteriori disposizioni applicabili alle società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista capogruppo
In vigore dal 9 gen 2026
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'. Si applica altresì l'.
2. Nei casi indicati all', comma 2, lettera b), l'autorizzazione di cui all', comma 1, è rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia dell'istanza di autorizzazione, nonché le proprie valutazioni, all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Si applica quanto previsto dall', comma 10, in quanto compatibile.
3. La comunicazione di cui all', comma 6, è trasmessa alla Banca d'Italia e, a seconda dei casi, alla diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.
4. La Banca d'Italia autorizza:
a) le fusioni nelle quali la società incorporante è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia;
b) le scissioni nelle quali la società scissa è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia. 5. Nei casi di cui al comma 4 si applica l', commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, alle fusioni e alle scissioni alle quali prendono parte società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l', commi 2, 3, 4 e 4-bis.
7. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli , nonché alle modalità di consultazione con le altre autorità.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 6) che "L'articolo 57, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, modificati o introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del presente decreto, e l'articolo 61-bis, commi 4, 5 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), del presente decreto, si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 57, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del presente decreto. Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 9) che "L'articolo 61-bis, commi 1, primo periodo, 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), del presente decreto, si applica ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 61-bis, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal presente decreto. Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 67 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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