Art. 58 quater

Regime applicabile

In vigore dal 9 gen 2026
1. Alle succursali qualificate di cui all', comma 1, si applicano i requisiti previsti dalla sezione II. 2. Alle succursali diverse da quelle di cui al comma 1 si applicano i requisiti di cui al capo I, nonché i requisiti previsti dalla sezione II del presente capo nei limiti in cui non siano già disciplinati dal capo I.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere d), f) e g), del presente decreto e gli articoli 14-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 58-sexies e 58-septies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e t), del presente decreto, si applicano a partire dall'11 gennaio 2027. Fino a tale data, continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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