Sez. I

Art. 60 ter

Esclusione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista dal perimetro di consolidamento

In vigore dal 9 gen 2026
1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell', comma 3, possono essere escluse, previa autorizzazione, dal perimetro di consolidamento prudenziale individuato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e relative disposizioni attuative. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. 2. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) l'esclusione non pregiudica l'esercizio efficace della vigilanza sulla banca controllata o su base consolidata; b) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non detiene partecipazioni diverse da quelle nella banca controllata o nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca; c) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non ricorre in maniera sostanziale alla leva finanziaria e non ha esposizioni che non siano relative alla partecipazione nella banca controllata o nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca. 3. L'autorizzazione è revocata quando vengono meno le condizioni in base alle quali questa è stata rilasciata. 4. Nei casi indicati all', comma 2, lettera b), la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l'autorizzazione congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. 5. Nei casi indicati all', comma 2, lettera c), la Banca d'Italia rilascia e revoca l'autorizzazione congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata. 6. Si applica quanto previsto all', commi 7-bis, 8 e 10. 7. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli , nonché alla nozione di partecipazione e ai criteri di valutazione delle condizioni di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-60-ter

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