Art. 145.1
Procedura per l'applicazione delle penalità di mora
In vigore dal 9 gen 2026
1. Ai fini di cui all'.1, la Banca d'Italia contesta al soggetto interessato l'inosservanza in corso e stabilisce che, qualora l'inosservanza medesima non sia cessata entro il termine perentorio dalla stessa fissato, il soggetto interessato sarà tenuto a pagare una penalità di mora su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui determina l'ammontare, fino all'effettiva cessazione dell'inosservanza e, comunque, non oltre un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine perentorio.
2. Qualora l'inosservanza cessi entro il termine perentorio di cui al comma 1, la Banca d'Italia non commina la penalità di mora.
3. Quando l'inosservanza è cessata oltre il termine perentorio fissato dalla Banca d'Italia o perdura fino alla scadenza del periodo massimo di cui al comma 1, la Banca d'Italia applica la penalità di mora quantificandone l'ammontare complessivo.
4. Il procedimento di cui al presente articolo è disciplinato dalla Banca d'Italia con provvedimento di carattere generale, assicurando il rispetto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Al soggetto interessato è garantita la possibilità di presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede istruttoria.
5. Al provvedimento con cui è applicata la penalità di mora si applica l', commi 3, 3-bis e 3-ter.
6. Contro il provvedimento che applica la penalità di mora è ammesso ricorso alla Corte di appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.
7. Quando la Banca d'Italia commina la penalità di mora con il medesimo provvedimento con cui applica sanzioni amministrative, e il soggetto interessato intende opporsi sia alla penalità di mora sia alle sanzioni amministrative, l'opposizione alla penalità di mora è proposta a pena di inammissibilità con il ricorso di cui all', comma 4.
8. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'.
9. Con la sentenza la Corte di appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della penalità di mora.
10. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 5.
11. Alla riscossione delle penalità di mora si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602. I proventi derivanti dalle penalità di mora affluiscono al bilancio dello Stato.
12. Alle penalità di mora non si applicano le disposizioni contenute negli della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 10) che "Le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere nnn), ooo), ppp) e qqq), al titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, si applicano alle violazioni commesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le modifiche ivi previste si applicano: a) alle violazioni delle disposizioni richiamate al comma 1 a partire dall'11 gennaio 2027; b) alle violazioni delle disposizioni richiamate ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa ivi prevista".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-145-1