1. La Banca d'Italia autorizza: a ) le fusioni nelle quali la società incorporante è una banca italiana; b) le scissioni nelle quali la società scissa è una banca italiana.
1-bis. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire la solidità del profilo prudenziale delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall' dopo il completamento dell'operazione, tenuto conto dei seguenti criteri: la reputazione delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall', coinvolte nell'operazione; la solidità finanziaria delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall', coinvolte nell'operazione; la capacità del soggetto risultante dalla fusione o scissione di rispettare le disposizioni del presente decreto e del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabili, le altre disposizioni che ne regolano l'attività; il fatto che il piano di attuazione dell'operazione proposta sia realistico e solido da un punto di vista prudenziale; la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
1-ter. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione se le condizioni di cui al comma 1-bis non sono soddisfatte.
1-quater. Non si può dare corso all'atto di fusione o di scissione prima che sia intervenuta l'autorizzazione di cui al comma 1.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-quater, non si può dare corso agli adempimenti pubblicitari previsti dal codice civile e dal decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in relazione a un progetto di fusione o di scissione a cui prendono parte banche e alla deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1 ovvero il parere positivo dell'autorità di un altro Stato dell'Unione europea competente ai sensi dell'articolo 27-decies della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.
4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.
4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.
Note all'articolo
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 6) che "L'articolo 57, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, modificati o introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del presente decreto, e l'articolo 61-bis, commi 4, 5 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), del presente decreto, si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 57, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del presente decreto. Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa".
La Banca d'Italia deve preventivamente autorizzare le fusioni in cui l'incorporante è una banca italiana e le scissioni in cui la società scissa è una banca italiana. Il rilascio dell'autorizzazione dipende dalla verifica di specifici requisiti di solidità finanziaria, reputazione, sostenibilità del piano prudenziale e assenza di rischi di riciclaggio o terrorismo. Senza questa autorizzazione non è possibile stipulare l'atto di fusione o scissione né procedere con le relative formalità pubblicitarie. Per velocizzare la procedura, il termine per l'opposizione dei creditori è ridotto a quindici giorni. Inoltre, le garanzie e i privilegi a favore delle banche coinvolte si trasferiscono automaticamente al nuovo soggetto o all'incorporante senza formalità.
Perché esiste questa norma
La norma mira a garantire la stabilità finanziaria e prudenziale del sistema bancario e a prevenire rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo in occasione di operazioni straordinarie di fusione e scissione.
A chi si applica
Si applica alle banche italiane, alle società di partecipazione finanziaria e finanziaria mista capogruppo coinvolte in operazioni di fusione o scissione.
Esempio pratico
Una banca italiana decide di incorporarne un'altra per ampliare la propria rete. Prima di stipulare l'atto di fusione e iscriverlo al registro delle imprese, deve sottoporre il piano alla Banca d'Italia, la quale valuterà la solidità patrimoniale della nuova entità e la trasparenza dell'operazione prima di concedere l'autorizzazione.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione della Banca d'Italia (o parere positivo dell'autorità UE competente) prima di dare corso all'atto e agli adempimenti pubblicitari; divieto di procedere all'atto e alla pubblicità in assenza del provvedimento favorevole; obbligo di rispettare le disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia, incluse le eventuali comunicazioni preventive.
Cosa è cambiato
L'articolo 57 è stato modificato in più passaggi: il D.Lgs. 37/2004 e il D.Lgs. 223/2016 hanno modificato la disciplina del comma 1. Successivamente, il D.Lgs. 208/2025 ha modificato i commi 1 e 2 e ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 4-bis, specificando i criteri prudenziali per il rilascio o diniego dell'autorizzazione, sancendo il blocco degli atti e della pubblicità in assenza di autorizzazione e attribuendo alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative.
Domande frequenti
Cosa succede se la Banca d'Italia non concede l'autorizzazione?La Banca d'Italia nega l'autorizzazione se non sono soddisfatti i requisiti prudenziali, reputazionali o di prevenzione del riciclaggio; in mancanza di autorizzazione non si può stipulare l'atto né procedere con gli adempimenti pubblicitari.
Cosa accade alle garanzie e ai privilegi già esistenti a favore della banca incorporata o scissa?I privilegi e le garanzie conservano automaticamente la loro validità e il loro grado a favore della banca incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, senza bisogno di formalità o annotazioni.
Qual è il termine per l'opposizione dei creditori nelle fusioni e scissioni bancarie disciplinate da questa norma?Il termine previsto dall'articolo 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.