Titolo III›Capo I
Art. 56
Modificazioni statutarie
In vigore dal 1 gen 1994
1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-56