Titolo III›Capo I
Art. 58
Cessione di rapporti giuridici
In vigore dal 9 gen 2026
1. La Banca d'Italia emana disposizioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 208.
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'.
7-bis. Alle cessioni di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui al comma 1 si applica anche l', qualora dette cessioni costituiscano trasferimenti rilevanti di attività o passività ai sensi del medesimo articolo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 8) che "L'articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del presente decreto, e gli articoli 58-bis e 61-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere s) e aa), del presente decreto, si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative richiamate all'articolo 58-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal presente decreto. Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-58