Art. 11
Monitoraggio delle acque di fognatura
In vigore dal 20 ago 1993
1. La provincia provvede ad effettuare, avvalendosi dell'ente gestore degli impianti, il monitoraggio delle acque di fognatura, previa individuazione di sezioni significative di controllo in cui sono installate idonee strumentazioni per la misura della quantità delle acque e dei relativi parametri qualitativi. I risultati delle misurazioni sono trasmessi alle regioni con frequenza trimestrale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-12;275#art-11