Art. 11

Monitoraggio delle acque di fognatura

In vigore dal 20 ago 1993
1. La provincia provvede ad effettuare, avvalendosi dell'ente gestore degli impianti, il monitoraggio delle acque di fognatura, previa individuazione di sezioni significative di controllo in cui sono installate idonee strumentazioni per la misura della quantità delle acque e dei relativi parametri qualitativi. I risultati delle misurazioni sono trasmessi alle regioni con frequenza trimestrale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-12;275#art-11

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Monitoraggio delle acque di fognatura (Art. 11 Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.) — Testo vigente | Portale Normativo