Art. 9

Licenze di attingimento

In vigore dal 20 ago 1993
1. All'art. 56 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al comma 1, punto 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole "e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito". 2. Nel medesimo art. 56, al comma 3, dopo le parole "salvo rinnovazione", sono inserite le seguenti "per non più di cinque volte". 3. Alla fine dell'art. 56 sopraindicato è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-12;275#art-9

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Licenze di attingimento (Art. 9 Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.) — Testo vigente | Portale Normativo