Art. 13
Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni per estrazioni di materiali dall'alveo
In vigore dal 20 ago 1993
1. Gli importi dei canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. Tali canoni, già fissati nella misura minima dall' del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, e successive modifiche, a decorrere dal 1 gennaio 1994, sono determinati, tenuto conto dell'andamento dei prezzi sul libero mercato, in misura non inferiore a:
a) lire 5.700 a metro cubo per ghiaia o sabbia pronta;
b) lire 5.200 a metro cubo per misto granulometrico di sabbia e ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio;
c) lire 5.000 a metro cubo per misto di sabbia e limo argilloso.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per la verifica delle quantità e delle qualità estratte, anche mediante la previsione dell'obbligo di apposita documentazione dei materiali trasportati. I prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore a lire tre milioni. È fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-12;275#art-13