Art. 15
Regioni a statuto speciale e province autonome
In vigore dal 20 ago 1993
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MERLONI, Ministro dei lavori
pubblici
GALLO, Ministro delle finanze
DIANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SAVONA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
SPINI, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-12;275#art-15