Art. 15

Regioni a statuto speciale e province autonome

In vigore dal 20 ago 1993
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri MERLONI, Ministro dei lavori pubblici GALLO, Ministro delle finanze DIANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato SPINI, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: CONSO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-12;275#art-15

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