Art. 6

Durata delle concessioni

In vigore dal 20 ago 1993
1. All'art. 21, comma 1, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo le parole "forza motrice", sono inserite le seguenti ", per usi industriali diversi, per usi ittiogenici e per costituzione di scorte idriche".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-12;275#art-6

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