Art. 2

Informazioni sulle acque pubbliche e sulle utilizzazioni

In vigore dal 20 ago 1993
1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo l', è inserito il seguente: "Art. 5-bis. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono dettati criteri per uniformare l'acquisizione dei dati statali e regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di cui all', relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonché ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo unico. Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalità per l'accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l'interscambio dei dati, finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonché per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2. 2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta giorni dalla data di efficacia del relativo provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo termine, alle Autorità di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-12;275#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Informazioni sulle acque pubbliche e sulle utilizzazioni (Art. 2 Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.) — Testo vigente | Portale Normativo