Art. 9

Segretezza dei procedimenti

In vigore dal 9 mag 1993
1. Le notizie, gli atti ed i provvedimenti concernenti il procedimento per il cambiamento delle generalità di cui al presente decreto e quelli relativi alle attività dell'autorità designata di cui all' e del servizio centrale di protezione sono coperti dal segreto di ufficio. 2. Salvo quanto previsto dall', comma 1, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sulle precedenti generalità della persona per la quale è disposto il cambiamento delle generalità. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai soggetti ivi indicati anche se i fatti coperti da segreto non sono conosciuti per ragioni di ufficio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno CONSO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: CONSO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-29;119#art-9

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Segretezza dei procedimenti (Art. 9 Disciplina del cambiamento delle generalita' per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.) — Testo vigente | Portale Normativo