Art. 4

Atti di stato civile ed altri atti in deroga alle norme vigenti

In vigore dal 9 mag 1993
1. L'autorità designata a norma dell', in attuazione dell'incarico ricevuto, richiede ai pubblici ufficiali competenti il rilascio, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, di atti di stato civile o loro estratti e di ogni altro atto, provvedimento o certificato, compresi i documenti di identificazione, relativi alle persone ammesse allo speciale programma di protezione, formati in relazione alle nuove generalità, ovvero in assenza della indicazione della persona cui si riferiscono. In quest'ultimo caso, il certificato, documento, atto o provvedimento è completato a cura del servizio centrale di protezione, che provvede alle iscrizioni o annotazioni nel registro di cui all'. 2. L'autorità designata richiede, altresì, le occorrenti iscrizioni, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento vigenti, in albi o registri, compreso quello anagrafico, relative alle persone ammesse allo speciale programma di protezione indicate con le nuove generalità, sulla base dei certificati, atti o provvedimenti rilasciati a norma del comma 1, ovvero previa esibizione dell'attestazione del Ministero dell'interno circa le nuove generalità e le altre qualità richieste risultanti nel registro di cui all'. 3. In nessun caso può essere richiesto ai pubblici ufficiali competenti la formazione, l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione di atti di stato civile che non trovano riscontro nel provvedimento di cambiamento delle generalità. È fatto comunque divieto all'autorità designata a norma dell' di richiedere atti o provvedimenti che la persona ammessa al programma di protezione non potrebbe ottenere per mancanza di qualità, situazioni soggettive o requisiti richiesti da disposizioni di legge o di regolamenti. 4. L'autorità designata emette ricevuta dei documenti rilasciati a norma del comma 1 e trasmette gli stessi al servizio centrale di protezione che ne prende nota nel registro di cui all'. 5. I pubblici ufficiali sono tenuti ad adempiere senza ritardo alle richieste di cui ai commi 1 e 2 ed a rilasciare, a qualsiasi successiva richiesta da chiunque è legittimato a presentarla, certificati conformi alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni e ad ogni altro atto o provvedimento formato o rilasciato a norma dei predetti commi, salvo espressa diversa disposizione dell'autorità richiedente. 6. Quando sono stati rilasciati certificati, documenti, atti o provvedimenti senza l'indicazione delle generalità della persona cui si riferiscono, i pubblici ufficiali competenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al servizio centrale di protezione delle eventuali richieste, presentate da soggetti diversi dall'autorità di cui al comma 1, relative a persone i cui nominativi non trovano riscontro negli atti d'ufficio. Il servizio centrale di protezione, quando accerta che gli stessi nominativi non trovano riscontro nel registro di cui all', ne dà notizia al pubblico ufficiale per i successivi adempimenti. 7. Quando si tratta di iscrizioni anagrafiche non si procede agli adempimenti di cui all', comma 7, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-29;119#art-4

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Atti di stato civile ed altri atti in deroga alle norme vigenti (Art. 4 Disciplina del cambiamento delle generalita' per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.) — Testo vigente | Portale Normativo