Art. 8
Diritti dei terzi di buona fede
In vigore dal 9 mag 1993
1. Quando i diritti dei terzi di buona fede sono pregiudicati dal cambiamento delle generalità della persona ammessa allo speciale programma di protezione, il tribunale, a richiesta dell'interessato, se accerta che le obbligazioni di detta persona non possono essere convenientemente soddisfatte neppure attraverso l'adempimento del terzo designato da uno dei soggetti cui è notificato il ricorso, o, se si tratta di crediti non ancora esigibili, attraverso l'assunzione del debito da parte del terzo parimenti designato, dispone, tenuto conto delle esigenze di protezione della persona ammessa allo speciale programma, che il presidente della commissione centrale comunichi al richiedente le nuove generalità della persona medesima.
2. Il giudizio si svolge secondo le disposizioni degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile per i procedimenti in cam- era di consiglio.
3. Il ricorso è notificato alla persona protetta e alla commissione centrale, che è parte nel procedimento, e deve indicare specificamente le richieste che si intendono proporre nei confronti della detta persona ed il titolo relativo. All'atto della costituzione in giudizio, la commissione centrale o la persona protetta indicano le modalità con le quali possono essere soddisfatte le pretese del ricorrente.
4. Competente a decidere è il tribunale del luogo in cui risiede il ricorrente. Non si applica il disposto dell'articolo 741, comma secondo, del codice di procedura civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-29;119#art-8