Art. 7
Residenza della persona ammessa allo speciale programma di protezione. Notificazioni
In vigore dal 9 mag 1993
Residenza della persona ammessa allo speciale programma di
protezione. Notificazioni
1. L'autorità di cui all' direttamente o a mezzo di persona delegata provvede a richiedere alle competenti autorità le variazioni ed i trasferimenti delle iscrizioni anagrafiche relative alle precedenti generalità della persona ammessa allo speciale programma di protezione, in località stabilita dal servizio centrale di protezione.
2. Alla residenza fissata ai sensi del comma 1 sono eseguite le notificazioni a norma degli articoli 157 del codice di procedura penale e 139 del codice di procedura civile.
3. Gli agenti del servizio centrale di protezione e le persone richieste di collaborare con essi sono tenuti a consegnare alla persona ammessa allo speciale programma di protezione i plichi e altri effetti postali, nonché gli atti notificati ad essa pervenuti sotto le precedenti generalità, con esclusione del certificato elettorale, facendosene rilasciare ricevuta da custodirsi agli atti del servizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-29;119#art-7