Art. 9
9 / 9Segretezza dei procedimenti
In vigore dal 9 mag 1993
1. Le notizie, gli atti ed i provvedimenti concernenti il procedimento per il cambiamento delle generalità di cui al presente decreto e quelli relativi alle attività dell'autorità designata di cui all' e del servizio centrale di protezione sono coperti dal segreto di ufficio.
2. Salvo quanto previsto dall', comma 1, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sulle precedenti generalità della persona per la quale è disposto il cambiamento delle generalità.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai soggetti ivi indicati anche se i fatti coperti da segreto non sono conosciuti per ragioni di ufficio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 marzo 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
MANCINO, Ministro dell'interno
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-29;119#art-9