Titolo I›Capo I
Art. 1
Gli organi della giurisdizione tributaria
In vigore dal 16 set 2022 al 31 dic 2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli della Costituzione;
Visto l' della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 30 settembre 1992, che ha autorizzato l'invio, per il prescritto parere, alla commissione parlamentare istituita a norma dell' della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall', comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550;
Udito il parere della predetta commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
E M A N A il seguente decreto legislativo:
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Gli organi della giurisdizione tributaria
1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo grado e dalle corti di giustizia tributaria di secondo grado di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545.
2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-1