Titolo III

Art. 76

Controversie in sede di rinvio

In vigore dal 16 set 2022 al 31 dic 2026
1. Se alla data prevista dall', a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo o di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale competente. 2. Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello non subisce modifiche. 3. Se alla data prevista all', a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente. 4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue. 5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all', comma 4.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-76

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo